A integrazione della circolare n 429 sulla sorveglianza sanitaria, si riporta il testo dell'art 83, comma 1 del decreto Art. 83 del DL 19 maggio 2020, n 34:
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attivita' produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'eta' o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita' che possono caratterizzare una maggiore rischiosita'. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Scopo della sorveglianza sanitaria è la tutela dei lavoratori esposti a rischio per le motivazioni di cui sopra, "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza" (31/7/2020), quindi del personale della scuola coinvolto negli esami di stato in presenza.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rossana Pacini